INDICE

  1. Premesse
  2. Scopo e finalità della procedura
  3. Destinatari
  4. La segnalazione
    4.1. Oggetto della segnalazione
    4.2. Segnalazioni vietate
    4.3. Forma e contenuti minimi delle Segnalazioni
    4.4. Modalità di inoltro della Segnalazione
    4.5. Gestione della Segnalazione
    4.6. Tutela del dipendente che effettua una Segnalazione
    4.7. Tutela del Segnalato
  5. Trattamento dei dati personali
  6. Coordinamento con modello 231 e sistema disciplinare

1. PREMESSE

Il sistema whistleblowing adottato da KEY2PEOPLE S.r.l. costituisce un presidio organizzativo finalizzato a favorire l’emersione, la prevenzione e la gestione di violazioni, condotte illecite o irregolarità rilevanti ai sensi del d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, nonché di comportamenti contrari alla normativa applicabile, al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo eventualmente adottato, al Codice Etico e alle policy aziendali.

La presente procedura consente ai soggetti legittimati di effettuare segnalazioni, anche in forma anonima ove adeguatamente circostanziate, relative a fatti, condotte, omissioni o rischi di violazione appresi nel contesto lavorativo, affinché gli organi e i soggetti incaricati possano valutarle e gestirle in modo riservato, tracciabile ed efficace.

La Società promuove un utilizzo responsabile del canale whistleblowing, garantendo la tutela della riservatezza del segnalante, della persona coinvolta, dei soggetti menzionati nella segnalazione e del contenuto della segnalazione, nonché il divieto di atti ritorsivi o discriminatori connessi alla segnalazione.

2. SCOPO E FINALITA’ DELLA PROCEDURA

Con la presente procedura si intendono fornire indicazioni operative in merito all’ambito di applicazione del sistema whistleblowing, ai soggetti che possono effettuare segnalazioni, all’oggetto delle segnalazioni, ai canali utilizzabili, alle modalità di gestione delle stesse e alle tutele riconosciute dalla normativa vigente.

A tal fine, la presente Procedura:

  • definisce l’ambito di applicazione del documento e del processo di Segnalazione;
  • identifica i soggetti che possono effettuare Segnalazioni;
  • circoscrive il perimetro delle condotte, avvenimenti o azioni che possono essere oggetto di Segnalazione;
  • identifica i canali attraverso cui effettuare la Segnalazione;
  • identifica e prescrive i principi e le regole generali che governano il processo di Segnalazione, nonché le conseguenze di eventuali abusi nell’utilizzo dei canali istituiti;
  • definisce il processo di gestione della Segnalazione nelle sue varie fasi, identificando ruoli, responsabilità, modalità operative e strumenti utilizzati.

La procedura è resa disponibile mediante pubblicazione sulla intranet aziendale e/o attraverso gli altri strumenti interni idonei a garantirne effettiva conoscibilità da parte dei destinatari, fermo restando che le informazioni sul canale di segnalazione saranno rese accessibili anche ai soggetti esterni che intrattengono rapporti con la Società.

3. DESTINATARI

I “Destinatari” della presente procedura sono tutti i soggetti che operano nel contesto lavorativo di KEY2PEOPLE S.r.l., inclusi dipendenti, dirigenti, collaboratori, lavoratori autonomi, consulenti, fornitori, appaltatori, prestatori d’opera, nonché persone che operano sotto la supervisione e direzione di fornitori, appaltatori o subappaltatori. Le tutele si applicano anche quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali, durante il periodo di prova e successivamente allo scioglimento del rapporto, se le informazioni sono state acquisite nel corso dello stesso.

            ATTORI COINVOLTI

Il Segnalante è il soggetto che effettua una segnalazione ai sensi della presente procedura.

Il Responsabile della gestione della segnalazione, di seguito anche “Gestore”, è il soggetto nominato da KEY2PEOPLE S.r.l. e incaricato dell’analisi e gestione delle segnalazioni riferite alla Società, dotato di autonomia, imparzialità, indipendenza ed adeguata competenza. Il Gestore è il soggetto deputato a verificare il contenuto delle segnalazioni indirizzate a KEY2PEOPLE S.r.l. e ad effettuarne la verifica, l’analisi e l’eventuale istruttoria, nel rispetto della normativa applicabile e degli obblighi di riservatezza.

Qualora il Gestore versi in una situazione di conflitto di interessi, anche solo potenziale, oppure sia direttamente o indirettamente coinvolto nei fatti oggetto di segnalazione, la segnalazione deve essere gestita da un soggetto alternativo previamente individuato dalla Società o, se ciò non sia possibile, secondo modalità idonee a garantire indipendenza, riservatezza e corretta istruttoria.

4. LA SEGNALAZIONE

La segnalazione deve essere effettuata in buona fede, sulla base di elementi ragionevoli e circostanziati, e deve contenere informazioni idonee a consentire lo svolgimento delle necessarie verifiche istruttorie. Non è richiesto che il segnalante abbia certezza dell’effettiva commissione dell’illecito, essendo sufficiente che, sulla base delle circostanze conosciute, ritenga ragionevolmente che una violazione si sia verificata o possa verificarsi.

Possono formare oggetto di segnalazione anche condotte non ancora perfezionate, purché fondate su elementi concreti, precisi e coerenti. Restano escluse le mere voci, supposizioni non circostanziate o doglianze personali prive di collegamento con l’interesse pubblico o con l’integrità della Società.

Le tutele previste dalla presente procedura operano quando la segnalazione è effettuata nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente. Resta ferma la responsabilità, anche disciplinare, civile o penale, in caso di segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave, ovvero con finalità calunniose, diffamatorie o meramente strumentali.

4.1. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

I Destinatari della presente policy possono segnalare:

  • condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro;
  • violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità della Società e di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo;
  • comportamenti e/o pratiche non in linea con le disposizioni del Codice Etico, del Codice Anticorruzione, di norme cogenti e/o del CCNL di Categoria;
  • condotte illecite, presunte o effettive, rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti.

Al fine di agevolare l’identificazione dei fatti che possono essere oggetto di Segnalazione, si riporta di seguito un elenco a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo di condotte/comportamenti rilevanti:

  • corruzione attiva e/o passiva e cattiva amministrazione, abuso o eccesso di potere
  • irregolarità amministrative e negli adempimenti contabili e fiscali o nella formazione del bilancio d’esercizio
  • violazione di norme in materie ambientali, di sicurezza sul lavoro e di controlli
  • atti discriminatori e/o molestie e/o violenze fisiche o verbali
  • violazioni di norme di legge, regolamento aziendale e policy applicate in azienda
  • promessa o dazione di denaro, beni o servizi o altro beneficio volti a corrompere fornitori o clienti
  • azioni suscettibili di creare un danno all’immagine di KEY2PEOPLE

4.2.   SEGNALAZIONI VIETATE

Le Segnalazioni non devono assumere toni ingiuriosi o contenere offese personali o giudizi morali volti a offendere o ledere l’onore e/o il decoro personale e/o professionale della persona o delle persone a cui i fatti segnalati sono riferiti.

È vietato in particolare:

  • il ricorso a espressioni ingiuriose
  • l’invio di Segnalazioni con finalità puramente diffamatorie o calunniose
  • l’invio di Segnalazioni che attengono esclusivamente ad aspetti della vita privata, senza alcun collegamento diretto o indiretto con l’attività lavorativa e/o professionale del soggetto segnalato;
  • l’invio di Segnalazioni di natura discriminatoria, in quanto riferite a orientamenti sessuali, religiosi, politici o all’origine razziale o etnica del soggetto segnalato;
  • l’invio di Segnalazioni effettuate con l’unico scopo di danneggiare il soggetto segnalato.

Si precisa, inoltre, che è vietato e sanzionabile l’invio di Segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave ovvero ritenibili palesemente infondate.

Si specifica che, nei casi di invio di Segnalazioni vietate, la riservatezza dell’identità del Segnalante, nonché le altre misure di tutela del Segnalante previste dalla legge, potrebbero non essere garantite, poiché tali segnalazioni potrebbero dar luogo a responsabilità civile e/o penale a carico del Segnalante. Inoltre, la riservatezza del Segnalante non è garantita quando:

  • vi è il consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della sua identità;
  • è stata accertata con sentenza di primo grado la responsabilità penale del Segnalante per reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la Segnalazione o la sua responsabilità civile, per lo stesso

titolo, nei casi di dolo o colpa grave;

  • l’anonimato non è opponibile per legge e l’identità del Segnalante è richiesta dall’Autorità Giudiziaria in relazione a indagini penali.

4.3. FORMA E CONTENUTI MINIMI DELLE SEGNALAZIONI

Il Segnalante deve fornire tutti gli elementi utili a consentire al Gestore di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed agli accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione. A tal fine la segnalazione dovrebbe avere i seguenti requisiti essenziali:

  • generalità del soggetto che effettua la segnalazione (Segnalante), con indicazione della posizione o funzione svolta, salvo che la Segnalazione non sia stata fatta in forma anonima;
  • una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione nonché se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti, facendo emergere, laddove possibile l’interesse generale all’integrità di KEY2PEOPLE (Oggetto);
  • se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l’attività) che consentano di identificare il soggetto/i (organi sociali, dipendenti, dirigenti, collaboratori esterni all’Azienda, o soggetti terzi con i quali l’azienda  opera o intrattiene relazioni commerciali o di business) che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati (Segnalato e altri soggetti coinvolti);

Inoltre, il Segnalante potrà indicare i seguenti ulteriori elementi:

  • l’indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
  • l’indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
  • ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati;
  • l’indicazione di eventuali interessi privati collegati alla Segnalazione.

Il Segnalante potrà allegare eventuale documentazione utile a meglio circostanziare la Segnalazione.

La Segnalazione non dovrà contenere dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona (di seguito “Categorie particolari di dati”), salvo i casi in cui ciò sia inevitabile e necessario ai fini della Segnalazione stessa.

Qualora nell’ambito della segnalazione siano trattati dati appartenenti a categorie particolari ai sensi dell’art. 9 GDPR o dati relativi a condanne penali e reati ai sensi dell’art. 10 GDPR, tali dati saranno trattati esclusivamente nei limiti in cui siano necessari, pertinenti e proporzionati rispetto alle finalità di ricezione, analisi e gestione della segnalazione, sulla base dei presupposti di liceità previsti dalla normativa applicabile e con adozione di adeguate misure tecniche ed organizzative.

Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, purché recapitate tramite le modalità previste dal presente protocollo, verranno prese in considerazione ove si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, siano tali cioè da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati (esempio indicazioni di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, ecc.)1.

Resta fermo il requisito della veridicità dei fatti o situazioni segnalati, a tutela del denunciato.

4.4.   MODALITÀ DI INOLTRO DELLA SEGNALAZIONE

Le segnalazioni devono essere effettuate tramite la piattaforma informatica whistleblowing di gruppo messa a disposizione da Carisma S.p.A., accessibile al seguente link https://carismaspa.integrityline.com/ e pubblicata sul sito aziendale, sulla intranet e/o sugli altri canali interni di comunicazione della Società.

La piattaforma di gruppo prevede una separazione tra le società del gruppo e consente al segnalante di selezionare espressamente la società alla quale intende indirizzare la segnalazione. Ai fini della presente procedura, il segnalante dovrà selezionare KEY2PEOPLE S.r.l. quale società destinataria della segnalazione.

La piattaforma, pur essendo messa a disposizione nell’ambito del gruppo societario di appartenenza, costituisce il canale interno ufficiale di KEY2PEOPLE S.r.l. per la ricezione delle segnalazioni riferite alla Società. Le segnalazioni indirizzate a KEY2PEOPLE S.r.l. sono immediatamente trasmesse al Gestore nominato da KEY2PEOPLE S.r.l., secondo il flusso operativo previsto dalla piattaforma e dalle procedure interne applicabili, affinché quest’ultimo possa che è l’unico soggetto deputato a prenderne visione e  verificarne il contenuto, ferma restando l’eventuale successiva interlocuzione con le funzioni aziendali competenti nei soli limiti necessari allo svolgimento dell’istruttoria e nel rispetto degli obblighi di riservatezza.

La piattaforma garantisce la riservatezza dell’identità del segnalante, della persona coinvolta e delle persone comunque menzionate nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, assicurando adeguati standard di sicurezza, tracciabilità, segregazione degli accessi e conservazione delle informazioni.

L’utilizzo della posta elettronica ordinaria o certificata non costituisce canale preferenziale e può essere previsto solo ove accompagnato da specifiche misure tecniche ed organizzative idonee a mitigare i rischi per la riservatezza. La segnalazione può essere effettuata in forma scritta attraverso la piattaforma, anche in modalità anonima ove la piattaforma lo consenta. Il segnalante può altresì richiedere un incontro diretto con il Gestore o utilizzare ulteriori modalità orali eventualmente rese disponibili dalla Società, fermo restando l’obbligo di documentare la segnalazione nel rispetto della riservatezza.

Qualora la segnalazione sia erroneamente trasmessa a un soggetto diverso dal Gestore, il soggetto ricevente è tenuto a trasmetterla senza ritardo e comunque entro sette giorni dal ricevimento al Gestore, adottando ogni misura idonea a garantire la riservatezza del contenuto e dell’identità del segnalante, dandone contestuale notizia a quest’ultimo, ove possibile.

4.5. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

La gestione delle segnalazioni riferite a KEY2PEOPLE S.r.l. compete al Gestore nominato dalla Società. La messa a disposizione della piattaforma informatica di gruppo non comporta l’attribuzione a Carisma S.p.A. o ad altri soggetti del gruppo di poteri di gestione, valutazione o istruttoria sulle segnalazioni riferite a KEY2PEOPLE S.r.l.

Il Gestore, ricevuta la segnalazione, rilascia al segnalante avviso di ricevimento entro sette giorni dalla data di ricezione.

Il Gestore svolge una valutazione preliminare di ammissibilità e, ove necessario, avvia le opportune verifiche istruttorie, potendo richiedere integrazioni al segnalante, acquisire documentazione ed interloquire con le funzioni aziendali competenti, nel rispetto dei principi di riservatezza, proporzionalità e minimizzazione dei dati.

Il Gestore fornisce riscontro al segnalante entro tre mesi dalla data dell’avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Qualora la segnalazione risulti manifestamente infondata, generica, non circostanziata o estranea all’ambito di applicazione della presente procedura, il Gestore può disporne l’archiviazione, dandone evidenza secondo modalità idonee a garantire la tracciabilità del processo decisionale.

4.6. TUTELA DEL DIPENDENTE CHE EFFETTUA UNA SEGNALAZIONE

L’azienda garantisce la tutela e la protezione contro ogni forma di discriminazione che potrebbe derivare direttamente e indirettamente dalla segnalazione di illecito.

Il divieto di rilevare l’identità del Segnalante è da riferirsi anche a tutti gli elementi della Segnalazione che, anche indirettamente, possono consentire l’identificazione del Segnalante: se per ragioni istruttorie, altri soggetti saranno messi a conoscenza della Segnalazione, il Gestore provvederà all’oscuramento di tutti i dati.

L’identità del Segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, nemmeno nel corso di un procedimento disciplinare avviato nei confronti del Segnalato, a meno che il contenuto dell’informazione non sia indispensabile per la contestazione dell’illecito.

Nella sola ipotesi in cui la contestazione che ha dato origine al procedimento disciplinare si basi unicamente sulla segnalazione del Segnalante, colui che è sottoposto al procedimento disciplinare può accedere al nominativo del Segnalante, anche in assenza del suo consenso, ma solo se ciò sia assolutamente indispensabile per la propria difesa.

Eventuali comportamenti in violazione delle misure di tutela del Segnalante, nonché l’adozione di misure discriminatorie, ritorsive o sleali nei confronti dello stesso, potrà dare origine a procedimenti disciplinari nei confronti del responsabile.

4.7. TUTELA DEL SEGNALATO

Al fine di evitare conseguenze pregiudizievoli, anche solo di carattere reputazionale, all’interno del contesto lavorativo, la tutela riservata al Segnalante, di cui al paragrafo 4.6, va accordata anche al Segnalato, avendo particolare riguardo nella fase di inoltro della Segnalazione a terzi. La tutela del Segnalato si applica fatte salve le previsioni di legge che impongono l’obbligo di comunicare il nominativo del soggetto segnalato sospettato di essere responsabile della violazione.

5. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Si precisa, inoltre, che i dati personali dei Segnalanti, dei Segnalati e di tutti i soggetti coinvolti nella Segnalazione sono trattati in conformità con la normativa vigente sulla protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (“GDPR”) e di cui al D.lgs. 196/2003, così come  modificato dal D.lgs. 101/2018.

L’utilizzo della piattaforma informatica di gruppo comporta che i dati personali contenuti nelle segnalazioni riferite a KEY2PEOPLE S.r.l. siano trattati secondo un assetto di ruoli privacy coerente con la normativa applicabile, da formalizzare, ove necessario, mediante appositi accordi o atti di nomina tra KEY2PEOPLE S.r.l., Carisma S.p.A. ed eventuali fornitori tecnici della piattaforma. In ogni caso, l’accesso alle segnalazioni riferite a KEY2PEOPLE S.r.l. deve essere limitato al Gestore nominato dalla Società e agli eventuali soggetti autorizzati nei soli limiti in cui ciò sia necessario per la gestione dell’istruttoria.

In particolare, si evidenza in tale contesto che:

  • le attività di trattamento sottese alla gestione della Segnalazione sono svolte nel rispetto  dei principi dettati dall’art. 5 GDPR;
  • il sistema di segnalazione prevede il trattamento dei dati personali (potenzialmente, anche i dati particolari di cui all’art. 9 GDPR) adeguati pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono raccolti; Inoltre, i dati personali saranno trattati per il tempo necessario per il raggiungimento delle finalità che ne giustificano la raccolta (es.: valutazione e gestione della segnalazione); una volta esaurita la finalità di trattamento, i dati personali saranno conservati sulla base dei criteri e per i periodi indicati all’interno dell’informativa privacy resa all’interessato e successivamente cancellati o anonimizzati;
  • sono messe in atto le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza dei dati personali, in conformità con la normativa vigente, sia in fase di trasmissione della Segnalazione, sia in fase di gestione e archiviazione della Segnalazione;
  • l’esercizio dei diritti da parte del Segnalante o del Segnalato (soggetti “interessati” ai sensi della normativa privacy), in relazione ai propri dati personali trattati nell’ambito del processo di Whistleblowing, possono essere limitati, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2-undecies del D.lgs. 196/2003 come novellato dal D.lgs. 101/2018, nel caso in cui da un tale esercizio possa derivarne un pregiudizio effettivo e concreto ad altri interessi tutelati da specifiche disposizioni normative, con la precisazione che in nessuna circostanza può essere permesso al Segnalato di avvalersi dei propri diritti per ottenere informazioni sull’identità del Segnalante;
  • l’accesso ai dati personali viene concesso solamente ai soggetti responsabili e abilitati alla ricezione di tale tipologia di Segnalazioni, limitando il trasferimento delle informazioni riservate e dei dati personali soltanto quando ciò risulta necessario;
  • i dati personali vengono conservati limitatamente ai termini appropriati e proporzionati al fine di consentire l’esecuzione della Procedura di Whistleblowing.

6. COORDINAMENTO CON MODELLO 231 E SISTEMA DISCIPLINARE

La presente procedura integra, ove applicabile, il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società ai sensi del d.lgs. 231/2001 e costituisce parte del sistema interno di prevenzione e controllo.

La violazione delle misure di tutela del segnalante, l’adozione di atti ritorsivi o discriminatori, l’ostacolo alla presentazione o alla gestione delle segnalazioni, nonché la violazione degli obblighi di riservatezza previsti dalla presente procedura, possono comportare l’applicazione delle misure disciplinari previste dal sistema aziendale, ferme restando le ulteriori responsabilità previste dalla legge.

Milano, 20/04/2026

La Direzione

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